1. Nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani triennali regionali di cui all'articolo 4, le regioni sono tenute a:
a) promuovere il coinvolgimento delle competenti strutture periferiche del Ministero della pubblica istruzione;
b) richiedere la collaborazione delle università e dei centri di ricerca, privilegiando quelli che, nei piani formativi,
c) valorizzare i contributi delle associazioni e delle organizzazioni non governative che si occupano di educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non violenza;
d) avvalersi dell'eventuale contributo delle agenzie dell'ONU operanti in Italia sui temi della pace e della non violenza anche per promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione alla non violenza il 15 settembre di ciascun anno, proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite «Giornata internazionale della pace».