Art. 5.
(Piani triennali).

      1. Nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani triennali regionali di cui all'articolo 4, le regioni sono tenute a:

          a) promuovere il coinvolgimento delle competenti strutture periferiche del Ministero della pubblica istruzione;

          b) richiedere la collaborazione delle università e dei centri di ricerca, privilegiando quelli che, nei piani formativi,

 

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includono corsi o progetti vertenti sui temi della pace, delle strategie di risoluzione dei conflitti e della non violenza;

          c) valorizzare i contributi delle associazioni e delle organizzazioni non governative che si occupano di educazione e di divulgazione dei temi della pace e della non violenza;

          d) avvalersi dell'eventuale contributo delle agenzie dell'ONU operanti in Italia sui temi della pace e della non violenza anche per promuovere iniziative di educazione e sensibilizzazione alla non violenza il 15 settembre di ciascun anno, proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite «Giornata internazionale della pace».